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Sez. 1, Sentenza n. 46068 del 04/11/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230166 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Decreto dispositivo del regime di carcere differenziato ex art. 41 bis ord. pen. - Detenuti per reati commessi al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso - Contestazione formale dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230166-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della legittimità del decreto (nella specie, di proroga) che dispone il regime carcerario differenziato nei confronti di detenuti per reati commessi al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, è irrilevante la formale contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, essendo sufficiente il dato sostanziale della tipologia criminologica del delitto considerato, nonché la "ratio" della previsione normativa.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)