Sez. 1, Sentenza n. 16486 del 09/03/2004 Cc. (dep. 07/04/2004) Rv. 227932 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale dell'utilizzazione del metodo mafioso - Presupposti - Formale contestazione al soggetto cui sia ascritta di reato associativo - Necessità - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), è del tutto irrilevante la formale contestazione al soggetto cui essa sia stata addebitata di ipotesi di reato associativo, in quanto la "ratio" sottostante al citato art. 7 non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)