Sez. 3 - , Sentenza n. 41946 del 02/07/2019 Ud. (dep. 11/10/2019) Rv. 277052 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Concorso tra la contravvenzione prevista dall’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 e quella prevista dall’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 – Configurabilità – Esclusione – Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, la contravvenzione prevista dall'art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, deve ritenersi assorbita in quella prevista dall'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. cit. quando è relativa alla realizzazione delle stesse opere, in quanto la fattispecie della costruzione in assenza o in totale difformità dalla concessione è speciale rispetto a quella dell'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive previste dalla legge, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione. (In motivazione, la Corte ha precisato che entrambi i reati, sul piano oggettivo, sono caratterizzati dall'inosservanza dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici, circostanza che vale ad escludere il concorso tra gli stessi). (Conf. Sez. 3, n. 1255 del 1989, Rv. 180314).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)