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Sez. 3, Sentenza n. 46477 del 13/07/2017 Ud. (dep. 10/10/2017) Rv. 273218 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Permesso di costruire in sanatoria - Poteri di verifica della legittimità da parte del giudice penale - Sussistenza - Disapplicazione dell'atto amministrativo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273218-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, il giudice penale ha il potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina legislativa in materia urbanistico-edilizia, senza che ciò comporti l'eventuale "disapplicazione" dell'atto aministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all'oggetto della tutela, da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 12, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)