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Sez. 1, Sentenza n. 9326 del 27/05/1985 Ud. (dep. 19/10/1985) Rv. 170748 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - MISURE DI SICUREZZA - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - GRAVAME DEL SOLO IMPUTATO CONDANNATO IN PRIMO GRADO - RICONOSCIMENTO DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE E APPLICAZIONE DI MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI REFORMATIO IN PEJUS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170748-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - MISURE DI SICUREZZA - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - GRAVAME DEL SOLO IMPUTATO CONDANNATO IN PRIMO GRADO - RICONOSCIMENTO DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE E APPLICAZIONE DI MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI REFORMATIO IN PEJUS - ESCLUSIONE.*

Non viola il divieto della reformatio in pejus, di cui all'art. 515 cod. proc. pen., il giudice d'appello che, su impugnazione del solo imputato avverso sentenza di condanna del giudice di primo grado, riconosca il vizio parziale di mente e riduca la pena, ma applichi misura di sicurezza detentiva che, cumulata con la pena stessa, lo privi della libertà personale per un tempo superiore a quello determinato dal primo giudice. (Conf mass n 102180).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 207 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)