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Sez. 1, Sentenza n. 2545 del 25/07/1972 (Rv. 360051 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - DISPONIBILITA DEL CREDITO PECUNIARIO DA PARTE DEL CORRENTISTA - ACCREDITAMENTO DI UNA SOMMA AL CORRENTISTA - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DELL'ANNOTAZIONE NEL CONTO - ANTERIORE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE DEL CONGUAGLIO AUTOMATICO - INAMMISSIBILITA DELLA COMPENSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360051-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - DISPONIBILITA DEL CREDITO PECUNIARIO DA PARTE DEL CORRENTISTA - ACCREDITAMENTO DI UNA SOMMA AL CORRENTISTA - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DELL'ANNOTAZIONE NEL CONTO - ANTERIORE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE DEL CONGUAGLIO AUTOMATICO - INAMMISSIBILITA DELLA COMPENSAZIONE.*

Il versamento mediante bancogiro o giroconto o ordine di giro, consistente nell'accreditamento, da parte di una banca, di una somma a favore di un correntista (beneficiario) e contemporaneo addebitamento della stessa somma nel conto del soggetto che ne ha fatto richiesta (ordinante), si realizza nel momento finale della complessa operazione, cioe quando l'importo da accreditare viene annotato nel conto del beneficiario. Se, pertanto, prima di tale momento venga dichiarato il fallimento di quest'ultimo, l'accreditamento non puo essere dalla banca utilizzato nel conguaglio automatico fra le poste attive e passive del conto, ne opposto in compensazione con crediti ad essa derivanti da prelevamenti allo scoperto consentiti al correntista prima della dichiarazione di fallimento. (V 381'71, mass n 349346).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)