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Sez. 1, Sentenza n. 38 del 12/01/1971 (Rv. 349346 - 01)

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIU RAPPORTI O DI PIU CONTI - ACCREDITI AUTORIZZATI DI DEBITORI DEL CORRENTISTA INCLUSIONE AUTOMATICA NEL CONTO CORRENTE - DEBITO DELLA BANCA - COMPENSABILITA - FALLIMENTO DEL CORRENTISTA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349346-01

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIU RAPPORTI O DI PIU CONTI - ACCREDITI AUTORIZZATI DI DEBITORI DEL CORRENTISTA INCLUSIONE AUTOMATICA NEL CONTO CORRENTE - DEBITO DELLA BANCA - COMPENSABILITA - FALLIMENTO DEL CORRENTISTA - IRRILEVANZA.*

Quando una banca e autorizzata dal proprio correntista ad accettare accrediti o 'bonifichì da parte di debitori del correntista stesso, sia mediante 'girocontò che mediante rimessa diretta, l'importo dell'accredito e automaticamente incluso a debito della banca nel conto corrente, salvo patto contrario da provarsi da parte dell'interessato. Il debito cosi assunto dalla banca puo estinguersi per compensazione anche nel caso di fallimento del correntista, ai sensi dell'art 56 della legge fallimentare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1853, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)