Sez. 3, Sentenza n. 3161 del 11/01/1984 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163563 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - CERTIFICATO DI PROVENIENZA DEGLI OLI MINERALI - ATTO PUBBLICO - COMPETENZA ISTITUZIONALE DEL PUBBLICO UFFICIALE - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL PRIVATO SU DELEGA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NATURA PUBBLICA DELL'ATTO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: FALSO E CORRUZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - CERTIFICATO DI PROVENIENZA DEGLI OLI MINERALI - ATTO PUBBLICO - COMPETENZA ISTITUZIONALE DEL PUBBLICO UFFICIALE - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL PRIVATO SU DELEGA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NATURA PUBBLICA DELL'ATTO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: FALSO E CORRUZIONE.*
La formazione del certificato di provenienza dei prodotti petroliferi (mod. H ter 16), previsto dall'art. 5 legge 2 luglio 1957, n. 474, appartiene, istituzionalmente, alla Competenza del pubblico ufficiale, in quanto deriva dall'Esercizio di una pubblica funzione amministrativa di vigilanza fiscale, ed è, conseguentemente, di natura pubblica: il detto certificato, infatti, è preordinato al soddisfacimento di uno scopo pubblicistico perché consente il controllo capillare e costante, da parte dell'autorità, di ogni movimento della merce, per la prevenzione e repressione delle frodi nel settore degli oli minerali. La natura pubblicistica suddetta non muta neanche quando, per la formazione del certificato, in applicazione dell'art. 6 della citata legge, l'amministrazione finanziaria deleghi il privato esercente un libero deposito, restando esso certificato del tutto invariato non soltanto nella sua struttura formale, bensì anche nel suo contenuto e nelle sue finalità. (fattispecie in tema di reati di falso e corruzione). (Conf mass n 141787; (Conf mass n 149164; (Conf mass n 160300).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 6, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)