Sez. U, Sentenza n. 1015 del 14/04/1970 (Rv. 346536 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - ACCORDO DELLE PARTI SULL'OGGETTO CONTROVERSO - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - ACCORDO DELLE PARTI SULL'OGGETTO CONTROVERSO - CONFIGURABILITA.*
La cessazione della materia del contendere si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia conseguentemente fatto venir meno oggettivamente la necessita di una pronunzia del giudice, tale situazione puo essere determinata, fra l'altro, da un accordo intervenuto fra le parti sull'oggetto della lite. In tal caso la lite stessa non puo essere proseguita perche il rapporto controverso ha avuto una nuova regolamentazione di natura negoziale, che si riflette sulle domande originarie.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)