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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9501 del 18/04/2018 (Rv. 647830 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro su atti giudiziari - Pagamento per ciascun atto - Atti aventi il medesimo oggetto emessi tra le stesse parti - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647830-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, in caso di pluralità di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti, in quanto il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all'atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto insussistente una duplicazione d'imposta nell'ipotesi di due diverse registrazioni di distinti provvedimenti giudiziari, l'uno avente ad oggetto i lodi arbitrali e l'altro il decreto ingiuntivo per la restituzione di una somma versata in esecuzione di una sentenza non definitiva di annullamento dei lodi).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. TPI art. 8 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)