Sez. 5, Sentenza n. 14649 del 12/07/2005 (Rv. 583141 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atti dell'autorità giudiziaria - Imponibilità ai sensi dell'art. 8, primo comma, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Natura di imposta d'atto - Conseguenze in caso di pluralità di provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Autonoma veste a fine impositivo di ciascun provvedimento - Identità della "causa petendi" e delle parti - Rilevanza - Esclusione - Duplicazione d'imposta - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art. 8, primo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - che stabilisce l'imponibilità degli "atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi..." - istituisce un tributo che ha natura d'imposta d'atto. Ne consegue che, in caso di pluralità di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ciascuno di essi ha propria ed autonoma veste a fine impositivo, non potendo darsi rilevanza al fatto che essi si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti. Né si può ipotizzare duplicazione d'imposta laddove vi siano state due diverse registrazioni di due distinti provvedimenti giudiziari, aventi appunto distinta veste giuridica (nella specie, sentenza e decreto ingiuntivo), solo perché abbiano in comune la stessa "causa petendi" e si rivolgano, sebbene parzialmente, agli stessi soggetti.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)