Sez. 1, Sentenza n. 300 del 13/01/1994 (Rv. 484987 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Indennità - Determinazione dalla Corte d'Appello sulla scorta del valore venale del fondo - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Sopravvenienza dei nuovi criteri indennitari ex art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 - Applicabilità - Esclusione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Con riguardo all'indennità per l'espropriazione di area fabbricabile, che sia stata determinata dalla corte d'appello sulla scorta del valore venale del fondo ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ancorché in ragione della formulazione di censure non riconducibili nelle previsioni dell'art. 360 cod. proc. civ., implica il riscontro del pregresso passaggio in giudicato di detta pronuncia, e, pertanto, rende la medesima insensibile alla sopravvenuta entrata in vigore dei nuovi criteri indennitari dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 (introdotto con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359), ai sensi della disposizione transitoria di cui al sesto comma della norma stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)