Sez. 1, Sentenza n. 7664 del 18/08/1997 (Rv. 506833 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Sopravvenienza di un nuovo criterio di liquidazione del danno ex art. 3 legge n. 622 del 1996 - Applicabilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di ammontare del danno risarcibile, in relazione al valore venale del bene oggetto di occupazione privativa, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, comporta che la questione debba ritenersi "definitiva" anteriormente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 622, con la conseguenza che detta legge non può trovare applicazione per quanto attiene al suo art. 3 aggiuntivo di un comma settimo bis, all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, con cui si introduce, con portata retroattiva un più riduttivo criterio di liquidazione del danno da occupazione illegittima di suolo per causa di pubblica utilità.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)