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Sez. 6, Sentenza n. 50664 del 07/11/2018 Cc. (dep. 08/11/2018) Rv. 274525 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PRESUPPOSTI | Mandato di arresto europeo esecutivo - Mancanza del certificato ex artt. 2, comma 1, lett. n) e 12, d.lgs n. 161 del 2010 - Necessità - Esclusione - Sufficienza del testo della sentenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274525-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PRESUPPOSTI

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, non occorre l'acquisizione del certificato indicato negli art. 2, comma 1, lett. n) e 12, d.lgs 7 settembre del 2010, n. 161 quando sia presente in atti il testo integrale della sentenza di condanna, dalla quale è possibile trarre un novero di informazioni ben più dettagliate di quelle risultanti dal certificato stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 2 com. 1 lett. N, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)