Sez. 6, Sentenza n. 50664 del 07/11/2018 Cc. (dep. 08/11/2018) Rv. 274525 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PRESUPPOSTI | Mandato di arresto europeo esecutivo - Mancanza del certificato ex artt. 2, comma 1, lett. n) e 12, d.lgs n. 161 del 2010 - Necessità - Esclusione - Sufficienza del testo della sentenza - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PRESUPPOSTI
In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, non occorre l'acquisizione del certificato indicato negli art. 2, comma 1, lett. n) e 12, d.lgs 7 settembre del 2010, n. 161 quando sia presente in atti il testo integrale della sentenza di condanna, dalla quale è possibile trarre un novero di informazioni ben più dettagliate di quelle risultanti dal certificato stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 2 com. 1 lett. N, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)