Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 27/02/2004 (Rv. 570635 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa di impresa assicuratrice - Sinistri anteriori alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione - Danni relativi - Soggetto legittimato passivamente - Individuazione - Fondo di garanzia - Configurabilità - Sussistenza - Azione di condanna ed esecutiva contro il Fondo - Condizioni - Legittimazione dell'impresa cessionaria quale rappresentante sostanziale e processuale "ex lege" del Fondo - Sussistenza - Conseguenze - Commissario liquidatore dell'impresa - Rappresentanza processuale del Fondo - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, di cui alla legge 990/1969, soggetto obbligato alla liquidazione dei danni relativi a sinistri anteriori alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, è, secondo il sistema delineato dall'art. 4 legge 738/1978, il Fondo di garanzia vittime della strada e non l'impresa cessionaria che, dovendo essere convenuta in nome e per conto di questi, ne assume la veste di mero rappresentante sostanziale e processuale "ex lege" ed è perciò priva di autonoma legittimazione ad intervenire in giudizio. Ne consegue che il Fondo di garanzia - tenuto ad adempiere il giudicato di condanna -, è l'unico soggetto legittimato passivamente in relazione all'eventuale azione esecutiva, sempreché la domanda sia stata proposta contro l'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante "ex lege" del Fondo e non soltanto nei confronti del commissario liquidatore, che è litisconsorte necessario processuale ma non ha la rappresentanza processuale del Fondo neanche nell'ipotesi di autorizzazione ex art. 9 legge 39/1977, in cui ne assume la veste di mandatario senza rappresentanza per la definizione stragiudiziale dei sinistri anteriori alla messa in liquidazione dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)