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Sez. 3, Sentenza n. 15391 del 22/07/2005 (Rv. 584845 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Sinistri verificatisi anteriormente alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione - Soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria - Fondo di garanzia - Conseguenze - Legittimazione attiva e passiva nel processo di cognizione - Spettanza all'impresa cessionaria - Legittimazione passiva nelle eventuali azioni esecutive - Fondo di garanzia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584845-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, di cui alla legge n. 990 del 1969, soggetto obbligato alla liquidazione dei danni relativi a sinistri anteriori alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice è, secondo il sistema delineato dall'art. 4 legge n. 738 del 1978, il Fondo di garanzia vittime della strada, mentre l'impresa cessionaria che, dovendo essere convenuta in nome e per conto di questi, ne assume la veste di mero rappresentante sostanziale e processuale "ex lege" è legittimata attivamente e passivamente, nel processo di cognizione, a sostenere le ragioni del rappresentato nei confronti del danneggiato ed anche, pertanto, a chiedere la ripetizione di quanto pagato oltre il dovuto. Per contro la legittimazione sostanziale dell'Ina-Fondo di garanzia rileva solamente in ordine all'eventuale procedimento esecutivo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)