Sez. U, Sentenza n. 3064 del 15/03/1993 (Rv. 481405 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Indennità di buonuscita (corrisposta dall'O.P.A.F.S.) spettante ad un dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Cessazione dal servizio anteriore alla legge n. 210 del 1985 - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
La controversia avente ad oggetto la buonuscita corrisposta dall'O.P.A.F.S. (Opera di Previdenza ed Assistenza per i Ferrovieri dello Stato) a dipendente cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, che ha trasformato l'Azienda Autonoma in Ente delle Ferrovie dello Stato, rendendo privato - da pubblico che era - il rapporto di lavoro dei ferrovieri, è devoluta, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75 (ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale), alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V. sent. n. 185 del 1981 Corte Cost.).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)