Sez. 3, Sentenza n. 45342 del 19/10/2011 Ud. (dep. 06/12/2011) Rv. 251337 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Trasporto abusivo di rifiuti contenenti amianto - Elemento soggettivo - Colpa - Imprudenza - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il trasporto di rifiuti pericolosi (nella specie contenenti amianto) necessita dell'autorizzazione né rileva, in presenza di una condotta imprudente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rappresentato dalla colpa, l'ignoranza circa la natura di rifiuto pericoloso del materiale trasportato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. B, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)