Sez. 3, Sentenza n. 22053 del 20/03/2003 Ud. (dep. 20/05/2003) Rv. 225324 - 01
SANITÀ PUBBLICA | Smaltimento dei rifiuti - Reato di cui all'art. 51 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Trasporto dei rifiuti - Configurabilità del reato - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA
In tema di abbandono di rifiuti, il reato previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può verificarsi anche in coincidenza del trasporto dei rifiuti, sempre che l'evento sia imputabile a titolo di dolo o colpa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato a carico dei responsabili del settore trasporti e del settore sicurezza e qualità di un'impresa iscritta all'albo nazionale degli esercenti l'attività di smaltimento di rifiuti per avere cooperato, insieme all'autista, ad un trasporto di rifiuti pericolosi liquidi senza l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, quali la verifica dell'idoneità del mezzo di trasporto, dell'ancoraggio del carico, e la predisposizione di misure di prevenzione in caso di incidente, tanto da determinare un incidente dell'autocarro a cui conseguiva lo spargimento delle sostanze trasportate nelle pubbliche vie di un centro abitato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)