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Sez. 4, Sentenza n. 53293 del 27/09/2016 Ud. (dep. 15/12/2016) Rv. 268690 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Prelievo ematico compiuto dai sanitari su richiesta degli organi di Polizia - Facoltà di farsi assistere da un difensore - Obbligo di avviso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268690-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto dai sanitari su richiesta degli organi di Polizia stradale, al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento, non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)