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Sez. 4, Sentenza n. 6514 del 18/01/2018 Ud. (dep. 09/02/2018) Rv. 272225 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento del tasso alcolemico - Prelievo ematico sul conducente presso una struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272225-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, sussiste soltanto qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini di cura della persona, ma su richiesta dalla polizia giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevolezza di soggetto indiziato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 365, Cod. Strada art. 186 com. 5, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)