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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15774 del 23/06/2017 (Rv. 644725 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Negozi complessi o collegati - Distinzione - Criteri - Tassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644725-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE

In tema d'imposta di registro, il negozio complesso, cui si applica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sola tassazione della disposizione soggetta al regime più oneroso, è contrassegnato da una causa unica, mentre ricorre il collegamento negoziale laddove distinti negozi, ciascuno soggetto ad un'imposta, confluiscono in una fattispecie complessa pluricausale, della quale ognuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, qualificando come negozi collegati, soggetti all'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, i trasferimenti a soggetti diversi del diritto di proprietà e di usufrutto di un unico bene, contenuti in unico atto).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)