Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22899 del 29/10/2014 (Rv. 632744 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Atto contenente una pluralità di cessioni di quote di società di persone - Negozio complesso - Esclusione - Sussistenza di un collegamento negoziale - Assoggettamento ad imposta di ciascuna cessione di quote.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi dell'art. 21, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, poiché non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto, ai sensi del secondo comma del citato art. 21, ad un'unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all'effetto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell'art. 2252 cod. civ., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2252, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)