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Sez. 3, Sentenza n. 5858 del 06/11/1982 (Rv. 423604 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - SUSSISTENZA - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423604-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - SUSSISTENZA - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il termine dedotto in contratto è essenziale quando la improrogabilità di esso risulti soggettivamente, dalla volontà manifestata dalle parti attraverso le espressioni usate, pur senza necessità di formule solenni, oppure oggettivamente, per la natura e l'oggetto del contratto, la cui utilità economica, tenuta presente dalle parti stesse nella stipulazione del negozio, andrebbe perduta con l'inutile decorso del termine pattuito. Pertanto, la relativa indagine deve essere condotta in riferimento non solo alla volontà dei contraenti, alla stregua delle espressioni usate nella convenzione, ma anche alla natura ed all'oggetto di questa. (Conf 3874/80, mass n 407741, nella prima parte; (Conf 3047/80, mass n 406810, prima parte; (Conf 5621/79, mass n 402222).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)