Sez. T, Ordinanza n. 33400 del 21/12/2025 (Rv. 677245-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Liquidazione dell'atto per enunciazione - Identificazione dell'atto nei suoi presupposti soggettivi e oggettivi - Necessità - Accertamento - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI
La liquidazione dell'atto per enunciazione, stabilita dall'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, postula che l'atto enunciato sia identificato, in termini autosufficienti, nei suoi presupposti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla entità economica dell'operazione ai fini della determinazione della base imponibile, dovendosi, altrimenti, procedere ad accertamento, qualora la tassazione dell'atto richieda verifiche di natura extratestuali, ove ne ricorrano le condizioni.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)