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Sez. T, Ordinanza n. 17923 del 04/06/2026 (Rv. 679418-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIU' DISPOSIZIONI - IN GENERE | Imposta di registro - Tassazione per enunciazione - Richiamo nell'atto al negozio realizzato in forma scritta o orale - Necessità - Contenuto - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679418-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIU' DISPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione ha quale presupposto l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, tanto nel caso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale, con la conseguenza che, ai fini della tassazione, è insufficiente un generico rinvio ad un rapporto tra le stesse parti non denunziato, essendo invece necessario che le circostanze enunciate siano sufficienti in sé a dare certezza di quel rapporto giuridico, senza ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che il patrocinio professionale non potesse

considerarsi atto enunciato ma mero presupposto logico implicito, in quanto di esso, nel decreto ingiuntivo come integrato dal ricorso monitorio, non erano riportati né contenuto, né estremi di riferimento, quali data, circostanze della stipula, accordi anche economici intercorsi con la controparte).

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)