Sez. L, Sentenza n. 1046 del 18/02/1982 (Rv. 418913 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITE - IN GENERE - DOMANDE DI RENDITA - DECADENZA EX ART. 122 E 123 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - CONSEGUENTE IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DA PARTE DELL'INAIL - PRECLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITE - IN GENERE - DOMANDE DI RENDITA - DECADENZA EX ART. 122 E 123 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - CONSEGUENTE IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DA PARTE DELL'INAIL - PRECLUSIONE.*
Poiché, ai sensi dell'art. 442 in relazione all'art. 437 cod. proc. civ., nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie vige il divieto di nuove eccezioni in appello, non operante solo quando si tratta, non di eccezione in senso stretto, bensì di deduzione difensiva diretta a sollecitare i poteri di ufficio del giudice, è precluso all'Inail di dedurre per la prima volta in appello l'improponibilità della domanda di rendita per inabilità derivante da infortunio sul lavoro, per intervenuta decadenza ex artt. 122 e 123 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in quanto - essendo detta rendita una prestazione a carattere indennitario e risarcitorio, e non alimentare od assistenziale, con conseguente disponibilità del corrispondente diritto - l'indicata decadenza, in virtù dell'art. 2969 cod. civ., non è rilevabile di ufficio, ma postula l'eccezione di parte. (V 5945/80, mass n 409736).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 122 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 123, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)