Sez. U, Sentenza n. 5945 del 06/11/1980 (Rv. 409736 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RENDITA PER INABILITA - NATURA - RELATIVO DIRITTO DELL'ASSICURATO - PRESCRIZIONE - TERMINI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RENDITA PER INABILITA - NATURA - RELATIVO DIRITTO DELL'ASSICURATO - PRESCRIZIONE - TERMINI.*
Le prestazioni economiche erogate dall'Inail, quale la rendita per inabilita conseguente ad infortunio sul lavoro, hanno natura indennitaria e risarcitoria, non assistenziale od alimentare. Ne consegue che il corrispondente diritto dell'assicurato, non avendo carattere indisponibile, resta soggetto, in difetto di contraria disposizione di legge, alla prescrizione ordinaria. (V 2197/78, mass n 391586; (V 2249/77, mass n 385971; 517/66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2968, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)