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Sez. 2, Sentenza n. 9303 del 09/11/1994 (Rv. 488459 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI | Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488459-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI

Il principio di cui all'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ., che esenta dalla servitù coattiva di passaggio le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, si applica quando già esiste un accesso al fondo e si voglia rendere tale accesso praticabile anche con veicoli, ma non anche quando si è in presenza di fondi totalmente interclusi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)