diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5227 del 11/09/1980 (Rv. 409066 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - FONDI TOTALMENTE INTERCLUSI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409066-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - FONDI TOTALMENTE INTERCLUSI - ESCLUSIONE.*

Il principio di cui all'ultimo comma dell'art 1051 cod civ, che esenta dalla servitu coattiva di passaggio le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, si applica quando gia esiste un accesso al fondo e si voglia rendere tale accesso praticabile anche con veicoli, ma non anche quando si e in presenza di fondi totalmente interclusi ai quali deve essere concesso un accesso nei limiti strettamente necessari, con corrispondente inevitabile sacrificio del privato uso di abitazioni e accessori. (V 3812/75, mass n 378029).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)