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Sez. 3, Sentenza n. 1591 del 19/09/1970 (Rv. 347485 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - DIFFERENZE TRA DOMANDA RICONVENZIONALE ED ECCEZIONE IN SENSO SOSTANZIALE.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347485-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - DIFFERENZE TRA DOMANDA RICONVENZIONALE ED ECCEZIONE IN SENSO SOSTANZIALE.*

Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale ogni qualvolta il convenuto non si limiti a chiedere il rigetto della domanda dell'attore ma contrapponga ad essa una propria difesa chiedendo un provvedimento positivo sfavorevole all'attore. Non si fuoriesce invece dall'ambito dell'eccezione in senso sostanziale quando il convenuto si limita a far valere il proprio diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti dedotti dallo attore al fine di ottenere il rigetto della domanda. (Conf 922'68, mass n 332267).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)