Sez. U, Sentenza n. 373 del 16/01/1991 (Rv. 470500 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere | Rapporto fra l'unità sanitaria locale ed un medico in regime di convenzione - Domanda del medico diretta a denunciare l'illegittimità di atti e provvedimenti incidenti sulle posizioni di diritto soggettivo e non attinenti alle condizioni generali del predetto regime - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere
Le posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto fra l'unità sanitaria locale ed un medico in regime di convenzione, contemplato dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e regolamentato dagli accordi collettivi nazionali stipulati in applicazione della norma medesima, non sono suscettibili, in difetto di previsione di legge, di essere affievolite per determinazione unilaterale della amministrazione. Pertanto, la domanda proposta dal medico per denunciare la illegittimità di atti e provvedimenti, che non attengano alle condizioni generali di quel regime di convenzione, ma incidano direttamente su dette posizioni, come il provvedimento limitativo del diritto del medico convenzionato all'esercizio dell'attività professionale nell'ambito dell'intero territorio della struttura sanitaria e nei confronti del numero massimo di assistibili consentitogli, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, cui, a tutela dei diritti fatti valere in giudizio, compete, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, l'eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)