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Sez. 3, Ordinanza n. 32447 del 13/12/2024 (Rv. 673110-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' | Declaratoria di improponibilità della domanda - Impugnazioni - Deduzione di soli vizi di rito - Omessa devoluzione della controversia nel merito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673110-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'

È inammissibile, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, il gravame fondato esclusivamente su vizi di rito - ma privo della contestuale deduzione di questioni di merito - avverso la sentenza che ha dichiarato l'improponibilità della domanda senza esaminarla nel merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'appello avverso la pronuncia di improponibilità della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 148 c.ass., a cagione della sua limitazione alla sola rimozione della pronuncia in rito, sia pure al fine di discutere sulla correlata condanna alle spese, senza reiterazione delle conclusioni sulla domanda di merito).

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)