Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 402 del 10/01/2019 (Rv. 652572 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Impugnazioni - Deduzione di soli vizi di rito - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
L'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.. Al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito. (In applicazione del predetto principio, la S. C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che, a fronte della deduzione da parte degli appellanti del solo vizio della nullità della citazione, anziché sanzionare d'inammissibilità l'appello, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del tribunale di primo grado e affermato la competenza di altro ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)