Sez. L, Sentenza n. 4585 del 03/11/1989 (Rv. 464036 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTRATTI CORPORATIVI E COLLETTIVI POSTCORPORATIVI AVENTI EFFICACIA ERGA OMNES - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTRATTI CORPORATIVI E COLLETTIVI POSTCORPORATIVI AVENTI EFFICACIA ERGA OMNES - FATTISPECIE.*
La disciplina dei contratti collettivi postcorporativi di diritto comune è soggetta al controllo di legittimità solo per vizi nell'applicazione dei criteri d'interpretazione, fissati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., o per vizi di motivazione, entrambi commessi dal giudice del merito, senza che la Corte di Cassazione possa procedere alla diretta interpretazione delle relative norme, non avendo queste natura di regole legali, a differenza (oltre che dei contratti corporativi) dei contratti collettivi postcorporativi aventi efficacia erga omnes per effetto dei decreti presidenziali che ne hanno esteso la portata nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla suprema Corte - aveva ritenuto, in tema d'interpretazione di Disposizioni collettive del settore degli autoferrotranvieri, che l'art. 39 del contratto integrativo aziendale dell'a.T.M. di Messina 20 maggio 1969 non fosse più efficace, in quanto la materia oggetto di tale clausola era stata compiutamente disciplinata dall'art. 24 del contratto collettivo nazionale del 20 luglio 1976, riferentesi al trattamento di fine rapporto qualunque fosse la ragione - inabilità fisica o raggiunta anzianità - della cessazione dal servizio). (Conf 705/86, mass n 444266).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)