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Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011 (Rv. 617947 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE | Obblighi dell'appaltatore - Limiti - Esecuzione di varianti "notevoli" sul richiesta del committente - Diritto al corrispettivo ulteriore - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617947-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE

In tema di varianti al progetto nell'esecuzione di un appalto d'opere, l'art. 1661 cod. civ. prevede che il committente possa richiedere all'appaltatore l'esecuzione di tali varianti nei limiti del sesto del prezzo originario e l'appaltatore sia obbligato ad eseguirle con diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, salvo che esse comportino "notevoli modificazioni della natura dell'opera". Ne consegue che, nell'ipotesi delle "notevoli" varianti dell'opera, non trova applicazione l'art. 1661 citato, ma viene in discussione la sussistenza stessa del diritto del committente di richiedere dette varianti, là dove, però, una volta che le opere richieste siano eseguite dall'appaltatore, quest'ultimo ha diritto a richiedere il riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto al prezzo di appalto originariamente concordato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1660, Cod. Civ. art. 1661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)