Sez. 3, Ordinanza n. 34128 del 23/12/2024 (Rv. 673202-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso e rinvio ex art. 291 c.p.c. - Deposito della rinnovazione della notifica oltre il termine ex art. 371-bis c.p.c. - Conseguenze in caso di deposito della prova dell'originaria notifica dell'atto - Inammissibilità o improcedibilità - Esclusione - Ragioni. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Qualora sia stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c. e la parte onerata depositi la rinnovazione della notifica oltre il termine perentorio previsto dall'art. 371-bis c.p.c., non può pronunciarsi l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso se è stata comunque depositata, prima dell'inizio dell'adunanza camerale, la prova dell'originaria notificazione dell'atto introduttivo, perché essa dimostra che era già stato raggiunto "ab initio" lo scopo per cui era stato concesso il termine per la rinnovazione (l'instaurazione del contraddittorio) e non si è verificata alcuna violazione del principio della ragionevole durata del processo, atteso che il rinvio non è dipeso, in ultima analisi, da un'inerzia della parte.
Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)