Sez. 3, Sentenza n. 7247 del 13/06/1992 (Rv. 477713 - 01)
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza | Indicazione da parte del tribunale nella sua composizione ordinaria - Difetto della competenza per materia della sezione specializzata - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - Mancata proposizione del regolamento necessario di competenza e mancata denuncia del conflitto da parte della sezione - Irrilevanza.
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza
Qualora il tribunale, nella sua composizione ordinaria, dichiari la propria incompetenza per materia, individuando il giudice competente nella sezione specializzata agraria dello stesso tribunale, l'eventuale difetto della competenza per materia di detta sezione specializzata rimane rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ., ancorché non sia stato proposto regolamento necessario di competenza da parte dell'interessato ed il giudice ritenuto competente non abbia sollevato conflitto a norma dell'art. 45 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)