Sez. L, Sentenza n. 5636 del 09/03/2009 (Rv. 607563 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - SUPPLENTI | Assenza di carattere continuativo del titolare - Diritto del sostituto alla proroga della supplenza senza interruzione - Sussistenza - Limiti - Intervallo, con sospensione delle lezioni, fra due periodi di assenza del titolare - Diritto del supplente alla proroga - Esclusione - Diritto del supplente alla conferma alla ripresa delle lezioni - Sussistenza - Spettanza della retribuzione nel periodo di sospensione delle lezioni - Esclusione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - SUPPLENTI
Con riferimento all'assunzione di docente in sostituzione del personale assente, il sostituto ha diritto alla proroga della supplenza senza interruzione rispetto alla supplenza precedente soltanto in caso di assenza di carattere continuativo del titolare (anche se intervallata da un "giorno festivo" o da "giorno libero dall'insegnamento"), non già quando fra due periodi di assenza del titolare vi sia un intervallo determinato da un periodo di sospensione delle lezioni (nella specie, relative alle vacanze natalizie), nel qual caso il docente già in servizio quale supplente è confermato, e cioè ha diritto alla stipulazione di un nuovo contratto, il quale decorre dal primo giorno di effettivo servizio, successivo alla ripresa delle lezioni, ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.m. 25 maggio 2000, n. 201, con la conseguenza che al supplente non spetta la retribuzione nel periodo di sospensione delle lezioni.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 CORTE COST., Decr. Minist. Pubblica Istruzione 25/05/2000 num. 201 art. 7, Contr. Coll. 04/08/1995 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)