Sez. L, Sentenza n. 12695 del 20/07/2012 (Rv. 623390 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Rapporto di lavoro a termine per sostituzione di insegnante assente - Costituzione per l'intera durata dell'assenza inclusiva del periodo predeterminato di sospensione delle lezioni - Condizioni - Frazionamento delle giustificazioni relative all'assenza - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
Il rapporto di lavoro a tempo determinato dell'insegnante assunto in sostituzione del titolare assente è costituito per l'intera durata dell'assenza, inclusiva del periodo predeterminato di sospensione delle lezioni (nella specie, festività natalizie), qualora il docente titolare si assenti "in un'unica soluzione", senza che assuma rilievo il frazionamento delle giustificazioni relative all'assenza, dovendosi ritenere tale conclusione desumibile dal riferimento testuale all'unitarietà dell'assenza, contenuto nell'art. 47 del c.c.n.l. 4 agosto 1995 per il comparto scuola, e dalla successiva interpretazione autentica, operata dalle parti con l'apposita procedura poi confluita, quale precisazione, nel testo dell'art. 40 del c.c.n.l. 29 novembre 2007, di identico contenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 04/08/1995 art. 47, Contr. Coll. 24/07/2003 art. 37, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)