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Sez. 2, Sentenza n. 2156 del 25/05/1977 (Rv. 385884 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI - NOVITA - CONDIZIONI - INDICAZIONE IN SCRITTI DIFENSIVI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385884-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI - NOVITA - CONDIZIONI - INDICAZIONE IN SCRITTI DIFENSIVI - IRRILEVANZA.*

Il requisito della 'novità di un documento, agli effetti della sua producibilita in appello, va apprezzato con riferimento alla circostanza storica della gia avvenuta o non avvenuta esibizione in primo grado, senza che abbia influenza alcuna il fatto che la parte avrebbe potuto o dovuto esibire il documento medesimo in prima istanza, avendolo allora indicato in uno scritto defensionale, e non vi abbia invece provveduto, potendo cio influire soltanto agli effetti della ripartizione dell'Onere delle spese ma non in ordine alla ritualita della produzione, per la prima volta, del documento stesso in secondo grado. (V 1149/66, mass n 322308).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)