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Sez. L, Sentenza n. 4078 del 06/12/1974 (Rv. 372695 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - ESTREMI - IRRIVERSIBILITA DELLA MALATTIA - ESCLUSIONE - EVENTUALE GUARIGIONE PER CURE OD APPARECCHI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372695-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - ESTREMI - IRRIVERSIBILITA DELLA MALATTIA - ESCLUSIONE - EVENTUALE GUARIGIONE PER CURE OD APPARECCHI - IRRILEVANZA.*

In tema di permanenza della riduzione della capacita di guadagno, agli effetti previsti dall'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 (sia nel testo originario che in quello modificato a seguito della sentenza costituzionale n 160 del 1971), il concetto di permanenza non si identifica con la definitivita ed immutabilita dello stato morboso invalidante, in quanto anche un'infermita emendabile e guaribile puo dar luogo ad incapacita pensionabile, purche risulti di durata incerta ed indeterminata e, comunque, non breve; ed il carattere di permanenza non viene meno per la mera eventualita di una riduzione o eliminazione dello stato invalidante a seguito di cure medico-chirurgiche o con l'uso di adeguati apparecchi di protesi. (V 2843'73, mass n 366430).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)