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Sez. 2, Sentenza n. 2843 del 30/10/1973 (Rv. 366430 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - IRRIVERSIBILITA DELLA MALATTIA - ESCLUSIONE - IPOTIZZABILE GUARIGIONE PER CURE OD APPARECCHI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366430-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - IRRIVERSIBILITA DELLA MALATTIA - ESCLUSIONE - IPOTIZZABILE GUARIGIONE PER CURE OD APPARECCHI - IRRILEVANZA.*

Il concetto di permanenza della riduzione della capacita di guadagno, cui fa riferimento l'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 in tema di pensione di invalidita, non deve essere confuso con il concetto di irriversibilita dello stato morboso, che si ricollega all'impossibilita di curare la malattia con appropriati mezzi clinici. Mentre, per ritenere sussistente il requisito della permanenza, e sufficiente che la condizione di invalidita sia riferibile ad un'infermita di durata incerta e indeterminata e, in ogni caso, non breve; per contro, non basta a fare escludere la sussistenza di tale requisito la mera ipotizzabilita di un miglioramento o di una guarigione a seguito di successive cure medico-chirurgiche o con l'uso di adeguati apparecchi di protesi. (Conf 1140/72, mass n 357582).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)