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Sez. 1, Sentenza n. 4918 del 04/10/1984 (Rv. 436803 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE - RITENUTA DIRETTA E VERSAMENTO IN TESORERIA - RICORSI ALL'INTENDENTE - DUPLICAZIONE - INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI DUPLICAZIONE D'IMPOSTA - CONSEGUENZE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436803-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE - RITENUTA DIRETTA E VERSAMENTO IN TESORERIA - RICORSI ALL'INTENDENTE - DUPLICAZIONE - INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI DUPLICAZIONE D'IMPOSTA - CONSEGUENZE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'inosservanza del divieto di duplicazione d'imposta, fissato dall'art. 7 del testo unico sulle imposte dirette di cui al d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (ora riprodotto nell'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), non può mai implicare il risultato sostanziale dell'esenzione dell'effettivo obbligato, riversando l'Onere del tributo su un soggetto diverso. Ciò comporta che, in presenza di due accertamenti, con i quali lo stesso cespite o reddito venga ascritto in modo incompatibile a soggetti diversi, la possibilità di far valere detta inosservanza, in Sede d'impugnazione del relativo accertamento, va riconosciuta soltanto al soggetto che sia effettivamente estraneo al rapporto tributario, e che faccia valere tale estraneità, tenendo conto che la duplicazione, di per sè, non assume rilievo come autonomo vizio dell'atto. (V 2537/67).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 7, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)