Sez. 1, Sentenza n. 11095 del 16/11/1990 (Rv. 469777 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - CONFISCA DEL VEICOLO - PRECEDENTE ISCRIZIONE DI IPOTECA IN FAVORE DI UN CREDITORE - IRRILEVANZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - CONFISCA DEL VEICOLO - PRECEDENTE ISCRIZIONE DI IPOTECA IN FAVORE DI UN CREDITORE - IRRILEVANZA.*
Al fine della confisca di veicolo, ai sensi dell'art. 21 terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, non è di ostacolo che il bene sia gravato da ipoteca in favore di un creditore, precedentemente iscritta, dato che la presenza di tale garanzia non esclude l'appartenenza del veicolo medesimo al proprietario. (V 2635/89, mass n 462935).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)