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Sez. U, Sentenza n. 2635 del 30/05/1989 (Rv. 462935 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SANZIONI - CONFISCA - IPOTECA - ESTINZIONE - ESCLUSIONE - POTERI DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462935-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SANZIONI - CONFISCA - IPOTECA - ESTINZIONE - ESCLUSIONE - POTERI DEL CREDITORE.*

Il sequestro e la confisca del veicolo circolante senza copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge 24 novembre 1981 n. 689, i quali integrano misure pubblicistiche con finalità sanzionatoria ed al contempo impeditiva dell'ulteriore circolazione del veicolo stesso ad opera dell'autore dell'infrazione, sono applicabili anche se il bene sia gravato da ipoteca in favore di un creditore, precedentemente iscritta. Tale ipoteca, peraltro, non viene meno per effetto della confisca, considerando che questa non si ricollega ad un'intrinseca pericolosità della cosa, con la conseguenza che il creditore mantiene la facoltà di soddisfare le proprie ragioni sul veicolo confiscato, o sul ricavato della vendita disposta dall'autorità confiscante, nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento, se compatibili con la condizione giuridica in cui il bene si trova.*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 19 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)