Sez. 5, Sentenza n. 16875 del 11/11/2003 (Rv. 568020 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione - Cartella di pagamento - Indicazione dei motivi della liquidazione e dei dati a suo fondamento - Notificazione - Necessità - Mancanza - Avviso di mora - Nullità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE
In caso di liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rappresentando l'iscrizione a ruolo l'atto con il quale il contribuente viene per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale, al fine di consentire ad esso di effettuare un controllo sulla correttezza dell'imposizione, si rende necessaria la notifica della cartella di pagamento con l'indicazione dei motivi della liquidazione e dei dati su cui questa si fonda. Ciò comporta la nullità dell'avviso di mora che non sia stato preceduto dalla notifica della cartella.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)