Sez. 1, Sentenza n. 7503 del 08/10/1987 (Rv. 455453 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDI NEI PAGAMENTI - INTERESSI DOVUTI ALL'APPALTATORE - NATURA - INTERESSI MORATORI - CORRESPONSIONE - PRESUPPOSTI - IMPUTABILITÀ DEL RITARDO A COLPA DELL'APPALTANTE - NECESSITÀ - DEROGA EX ART. 4 LEGGE N. 741 DEL 1981 - INSUSSISTENZA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDI NEI PAGAMENTI - INTERESSI DOVUTI ALL'APPALTATORE - NATURA - INTERESSI MORATORI - CORRESPONSIONE - PRESUPPOSTI - IMPUTABILITÀ DEL RITARDO A COLPA DELL'APPALTANTE - NECESSITÀ - DEROGA EX ART. 4 LEGGE N. 741 DEL 1981 - INSUSSISTENZA.*
In tema di appalto di opera pubblica, gli interessi dovuti all'appaltatore per ritardi nei pagamenti, secondo la previsione dell'art. 35 secondo e terzo comma del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, espressamente qualificati come moratori (oltre che comprensivi del risarcimento del danno di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ.), postulano che detti ritardi siano imputabili a colpa dell'appaltante, e tale principio non trova deroga nelle nuove Disposizioni fissate in materia dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741, le quali, nel contemplare il pagamento dei suddetti interessi senza necessità di domanda del creditore (con nullità dei patti contrari), non incidono sull'indicato presupposto dell'insorgenza del relativo Obbligo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)