Sez. L, Ordinanza n. 10891 del 24/04/2025 (Rv. 675619-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Licenziamento intimato per una pluralità di condotte - Impugnazione - Richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato per una condotta già sanzionata - Preclusione alla valutazione complessiva delle condotte da parte del giudice - Insussistenza - Recidiva - Irrilevanza. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di impugnazione del licenziamento disciplinare, intimato sulla base di una pluralità di condotte idonee a legittimarlo, la pregressa richiesta del lavoratore di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato per impugnare la sanzione inflitta per una di tali condotte, con conseguente sua sospensione, non impedisce al giudice adito per l'accertamento dell'illegittimità del recesso di tenerne conto, in una valutazione complessiva degli addebiti, ai fini dell'integrazione di un più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento, a prescindere dalla recidiva.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)