Sez. 5 - , Sentenza n. 23949 del 23/11/2016 (Rv. 641727 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune - Recupero - Interessi dovuti - Computo - Su base composta - Applicabilità - Limite delle situazioni acquisite prima dell'entrata in vigore del regolamento comunitario.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di recupero di aiuti di Stato, equivalenti ad imposte non corrisposte, gli interessi vanno calcolati, ai sensi dell'art. 24 del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, ed in virtù del rinvio al regolamento CE n. 794 del 2004 della Commissione, su base composta anche nell’ipotesi in cui la decisione che abbia dichiarato l’aiuto incompatibile con il mercato comune sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del citato regolamento, con il solo limite, in ossequio dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, delle situazioni acquisite ovvero esaurite in cui già anteriormente a tale data l’aiuto sia stato recuperato o l’avviso di accertamento sia stato emesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 21/04/2004 num. 794, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)